Il privato potrà ottenere lo sconto in fattura dell’intero importo e cedere il credito.

Il Decreto Rilancio comprende il Superbonus che prevede la detrazione al 110% in cinque quote annuali di pari importo in vigore a partire dal 1° Luglio 2020.

Si tratta di un forte intervento sull’edilizia privata che prevede un credito d’imposta del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La nuova norma, nota anche come Ecobonus 2020 o Ecobonus condomini, visto che deve interessare l’intero edificio residenziale, è rivolta a tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo dell’immobile (inquilini, usufruttuari, comodatari) delle unità presenti in un condominio.

Il superbonus del 110% riguarda solo gli interventi effettuati:

  • da condomìni
  • da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, susingole unità immobiliari) solo per un «numero massimo di due unità immobiliari»
  • da Iacp (Istituti autonomi case popolari)
  • da cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • da Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • da associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per gli spogliatoi)

Sono escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Il superbonus del 110% per i lavori in casa si potrà applicare solamente se verrà effettuato almeno uno dei seguenti interventi trainanti relativi all’intero edificio, quali:

  1. Isolamento di almeno il 25% delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio (il cosiddetto ‘’cappotto termico’’)
  2. Per le parti comuni degli edifici la sostituzione delle caldaie esistenti con impianti con caldaie a condensazione almeno in classe “A” o a pompa di calore per il riscaldamento/raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria anche abbinati ad impianto solare fotovoltaico
  3. Per la singola unità abitativa, la sostituzione delle caldaie esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento/raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria anche abbinati ad impianto solare fotovoltaico

In questo caso, e solo in questo caso, anche le finestre che verranno installate congiuntamente ad uno degli interventi primari suindicati potranno beneficiare dell’Ecobonus infissi al 110%.

Per poter accedere alle detrazioni  fiscali ecobonus del 110%, gli interventi effettuati dovranno assicurare il miglioramento di almeno due unità della classe energetica dei condomini o degli edifici, e se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE rilasciata da tecnico abilitato.

L’installazione dei soli serramenti invece non darà diritto al superbonus del 110% , bensì all’Ecobonus con sconto in fattura diretto del 50%. In questo caso non si potranno quindi ottenere i nuovi infissi gratis ma si potrà comunque beneficiare di un’importante agevolazione.

Lo sconto in fattura del 50% per gli infissi potrà essere applicato anche per i lavori di solo recupero edilizio come restauro, manutenzione e ristrutturazione.

I tetti di spesa agevolabile per ogni lavoro saranno calcolati moltiplicando per il numero di unità immobiliari comprese nell’edificio.

Entrando nel dettaglio dei limiti di ciascun intervento, il superbonus del 110% spetterà per:

  • cappotto termico con il limite di 50.000 euro per una singola unità immobiliare, 40.000 euro per unità da due fino a 8 unità immobiliari e 30.000 euro a unità per più di otto unità immobiliari
  • la sostituzione degli impianti esistenti con quelli a pompa di calore/caldaia a condensazione in classe A, fino a un massimo di 20.000 euro fino a 8 a unità immobiliari e 15.000 euro a unità per edifici con più di 8 unità
  • Interventi simili ai precedenti ma effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari poste all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con accesso autonomo. La fonte energetica può essere a pompa di calore, ma anche a condensazione con efficienza almeno di classe A ivi inclusi impianti ibridi o geotermici (spesa massima di 30mila euro)

Il Decreto Rilancio 110% guarda con favore al fotovoltaico in quanto, se abbinato agli altri interventi trainanti, si può raggiungere un ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro per l’intero edificio e comunque entro un limite di spesa pari a 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

L’agevolazione del 110% si potrà applicare per l’installazione contestuale o successiva anche a sistemi di accumulo di energia integrati con gli impianti solari fotovoltaici con limite di spesa di 1.000 euro per ogni Kw. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici ed è subordinata alla cessione dell’energia non auto-consumata in sito al GSE.

Anche le stazioni di ricarica per auto elettriche beneficeranno, se installate contestualmente agli interventi primari, del superbonus del 110%.

Oltre alle finestre, sarà possibile abbinare a uno degli interventi primari,  sfruttando sempre il superbonus

al 110%, ogni altro intervento di efficientamento energetico dei condomini o comunque previsto dall’Art. 14 del DL n.63 del 2013 convertito in legge n°90 del 2013.

ATTENZIONE: In caso di difformità urbanistiche/catastali anche da parte di uno solo dei condomini, tutto il condominio non potrà beneficiare del Superbonus 110%.

Ricordiamo comunque che in questo caso sarà comunque possibile per i singoli condomini beneficiare dell’Ecobonus o della Ristrutturazione con sconto il fattura del 50%

Per ulteriori informazioni puoi contattarci per capire come sfruttare il superbonus ristrutturazione e le agevolazioni previste dal Decreto Rilancio.